News / Segnalazioni
Non basta appellarsi al contenuto dello statuto per dare la prova che l’associazione sportiva dilettantistica non svolga attività commerciale ed evitare così l’accertamento induttivo. Questo, in sintesi estrema, è il principio espresso dalla V sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24898, pubblicata il 6 novembre 2013. La pronuncia riprende un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, in base al quale gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente previste dalla normativa ma dell’effettivo rispetto, nella realtà, delle condizioni poste dai documenti costitutivi. In caso di contestazione, l’ente deve essere in grado di dimostrare che la propria attività si svolge, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nello statuto. Tale dimostrazione deve mettere il giudice di merito nella condizione di accertare le effettive modalità di svolgimento dell’attività al fine di confutare la ricostruzione effettuata dall’ufficio accertatore.
La sentenza delinea anche aspetti procedurali relativi alle modalità di svolgimento degli accertamenti nei confronti di enti non commerciali. In particolare, secondo la Suprema Corte, èlegittimo il comportamento dell’Ufficio accertatore che, ravvisato nell’associazione lo svolgimento di attività commerciale e rilevata la conseguente mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie ha determinato il reddito d’impresa con il criterio dell’accertamento induttivo previsto dal comma 2 dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. Fonte: http://www.ecnews.it/2013/11/cassazione-dimostrare-la-commercialita-dellassociazione-basta-il-richiamo-allo-statuto?utm_campaign=whnl&utm_source=webhatnewsletter&utm_medium=email
Guarda tutti i post di