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CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI PROPORZIONALI AL REDDITO CONSEGUITO

20 ottobre 2014 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI PROPORZIONALI AL REDDITO CONSEGUITO

Il Ddl. di stabilità 2015 introduce un regime contributivo di favore per i soggetti che potranno accedere al nuovo regime forfetario disciplinato dallo stesso art. 9. L'agevolazione, prevista esclusivamente a favore degli imprenditori, consente di determinare i contributi previdenziali:


- applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito dichiarato;


- senza considerare il reddito minimo annuo di cui all'art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233.


A fronte del risparmio nella spesa per contributi che si consegue se il reddito imponibile effettivo è inferiore al minimale, viene prevista l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, dell'art. 2 co. 29 della L. 335/95 dettato con riferimento alla Gestione separata INPS. La norma non prevede un vero e proprio "minimale" di reddito, cioè un importo della base imponibile fino al quale i contributi sono comunque dovuti, indipendentemente dall'ammontare del reddito effettivo dichiarato ai fini fiscali, ma un importo minimo di contributi (c.d. "minimale contributivo") da versare al fine di maturare un'anzianità contributiva coincidente con tutto l'anno solare in cui è stata svolta l'attività soggetta a contribuzione. Ciò significa che, se l'imprenditore in regime forfetario percepisce un reddito inferiore al minimale annuo previsto per la Gestione artigiani e commercianti (pari a 15.516 euro nel 2014), verserà meno contributi rispetto a quelli dovuti sul reddito minimale - calcolandoli sul reddito effettivamente prodotto - ma accumulerà un montante contributivo non coincidente con l'anno solare, proporzionalmente ridotto in base alla somma versata. Fonte: Eutekne


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