News / Segnalazioni
Il lavoro accessorio è stato profondamente rivisitato dalla riforma Fornero (art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012), il quale ne ha ristretto l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). La suddetta disposizione normativa, in particolare, ha ridefinito i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Quanto ai limiti economici, intesi come compensi complessivamente percepiti dal prestatore, non possono essere superiore nel corso dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre):
Guarda tutti i post di