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Buoni pasto deducibili anche per professionisti senza dipendenti

03 febbraio 2014 Buoni pasto deducibili anche per professionisti senza dipendenti

La possibilità da parte di un professionista senza dipendenti di acquistare buoni pasto e utilizzarli per consumare i pasti “lavorativi” è tema, ad oggi, poco analizzato sulle riviste specializzate, ma molto dibattuto sui forum e sui blog professionali. La ragione dell’interesse pratico alla questione è abbastanza semplice: con l’acquisto dei buoni pasto il professionista si semplifica la gestione amministrativa delle spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande, evitando la registrazione di fatture di pochi euro, a meno di “convenzioni” con gli esercenti. Le perplessità maggiori in ordine alla deducibilità di tali costi nascono dalla normativa speciale che regola i servizi sostitutivi di mensa: in tale provvedimento si afferma che i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. 


Non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che i buoni pasto costituiscono documenti di legittimazione ex art. 2002 del c.c., vale a dire documenti che servono ad identificare l’avente diritto alla prestazione, in questo caso il diritto di ottenere da esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande. In tale prospettiva, la fattura ricevuta dalla società che emette i buoni pasto assolve in modo efficace gli obblighi di documentazione dei componenti negativi di reddito richiesta dall’art. 54 del TUIR (implicitamente) e dalla disciplina IVA.


Pertanto, pur con l’incertezza sopra descritta, i predetti costi dovrebbero essere deducibili dai professionisti senza dipendenti nei limiti previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR, vale a dire al 75% e per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.


Fonte: www.eutekne.it


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