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Se, in questo periodo, si fa un gran parlare dei bilanci di esercizio, non possono essere dimenticati i rendiconti degli enti non profit. Tuttavia, sebbene sia ormai pacifico che sia necessaria la redazione di un apposito bilancio anche per gli enti che non perseguono finalità di lucro, e che non sono quindi tenuti al pagamento delle imposte, la disciplina codicistica non fornisce molte indicazioni riguardo agli obblighi di rendicontazione degli enti non commerciali.
La stessa infatti si limita a chiarire, all’art. 20 cod. civ., che, per le associazioni riconosciute, vige l’obbligo di convocare, una volta l’anno, l’assemblea, per l’approvazione del bilancio.
Con riferimento alle associazioni non riconosciute, invece, l’art. 36 del codice civile stabilisce che “l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”. Tuttavia, con riferimento alla generalità degli enti non commerciali (associazioni non riconosciute comprese), si ritiene che la redazione del bilancio rappresenti un obbligo insito nella stessa natura di ente collettivo: appare ovvio infatti come il bilancio sia uno strumento essenziale per garantire la trasparenza dell’attività nei confronti degli associati e, quindi, il rapporto fiduciario con gli stessi.
Non è mancato, inoltre, chi non abbia visto nell’art. 20 (dedicato alle associazioni riconosciute), un generico obbligo nei confronti di tutte le associazioni alla redazione del rendiconto al termine di ogni esercizio. Inoltre, non va dimenticato come l’art. 18 del codice civile, nel rinviare all’art. 1710 cod. civ., faccia sorgere un vero e proprio obbligo di rendiconto in capo agli amministratori, in quanto risultano applicabili le regole del mandato.
In generale, però, si può dire che non vi sono vere e proprie disposizioni legislative che possano guidare il redattore nella compilazione del rendiconto, così come invece accade per le società commerciali. Si possono rinvenire infatti solo alcune disposizioni specifiche, quali quelle relative alle ONLUS (art. 20 e ss. D.P.R. 600/73), nonché a quei particolari casi in cui sono effettuate raccolte pubbliche di fondi (D.Lgs. 460/97). Non va inoltre dimenticato l’obbligo di rendicontazione per gli enti iscritti al registro del 5 per mille. In mancanza di un apposita disciplina civilista è possibile comunque affermare che, anche nel caso in cui non fossero tenuti alla redazione delle scritture contabili, gli enti non commerciali sono sempre sottoposti all’obbligo di rendicontazione. Pertanto, anche l’ente che esercita soltanto l’attività istituzionale dovrà provvedere alla redazione del rendiconto.
Con specifico riferimento alle modalità di redazione e ai contenuti dei rendiconti, pertanto non può che farsi riferimento agli schemi approvati con atto di indirizzo dell'Agenzia delle Onlus n. 6 del 11.2.2009.
I documenti che compongono il bilancio di esercizio degli enti non profit possono essere individuati nei seguenti :
1) Stato Patrimoniale;
2) Rendiconto gestionale;
3) Nota integrativa;
4) Relazione di missione.
I soggetti che hanno avuto proventi e ricavi annui inferiori ad euro 250.000 possono tuttavia predisporre, in luogo dei 4 documenti appena visti, un rendiconto finanziario secondo criteri di cassa, al quale deve essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere.
Tale documento può essere definito anche “Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale”.
Fonte: http://www.fiscal-focus.it
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