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Nuovo Statuto Tutela Lavoratori Autonomi

17 febbraio 2016 Nuovo Statuto Tutela Lavoratori Autonomi

Approvato in CdM l’atteso Statuto del lavoro autonomo, come collegato alla Legge di Stabilità: un disegno di legge che prevede maggiori tutele (maternità, malattia..) e nuove agevolazioni fiscali (deducibilità spese professionali) per autonomi e liberi professionisti. 


Il Ddl di divide infatti in due parti: lavoro autonomo e smart working (lavoro agile).


1. Lavoro autonomo


Previste norme che rendono nulle eventuali clausole capestro nei contratti, ad esempio nel caso in cui attribuiscano al committente la possibilità di modifiche unilaterali, di recedere senza preavviso o di pagare a più di 60 giorni. Questo perchè: «il rischio più grande del lavoratore autonomo è che il cliente non gli paghi una fattura». E’ stato quindi previsto un meccanismo assicurativo che assicuri il professionista contro questo rischio. In pratica, il Governo spinge il mercato assicurativo a costruire nuovi elementi di tutela, per cui un lavoratore autonomo che investe in una forma assicurativa contro il rischio che il cliente non gli paghi una fattura possa poi dedurne il costo sul piano fiscale.


Agevolazioni fiscali previste: deduzione al 100% delle spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.


Prevista poi la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR, ovvero i programmi operativi rispettivamente nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali europei: si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto alla norma, inserita in Legge di Stabilità 2016, che equipara i professionisti iscritti agli ordini alle PMI nell’accesso ai fondi europei.


Infine, ci sono una serie di tutele relative a maternità, congedi parentali, malattia. La lavoratrice autonoma ha diritto a cinque mesi di maternità, due prima del parto e tre successivamente, senza però avere l’obbligo di astenersi dal lavoro: per un professionista, spiega Poletti, prevede l’obbligo di astensione dal lavoro «è controindicato rispetto alla natura dell’attività». Esteso il congedo parentale, con indennità per sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.


Per quanto riguarda la malattia, è prevista la possibilità di interrompere la prestazione, per una durata massima di 150 giorni (cinque mesi), nell’arco di un anno, senza diritto al corrispettivo. Questo vale anche per la maternità e per gli infortuni. I lavoratore può anche sospendere il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, nel caso in cui malattia o infortunio siano di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. Infine, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera. E’ poi previsto che i centri per l’impiego abbiamo sempre almeno uno sportello dedicato a professionisti e lavoratori autonomi.


Smart working


Poletti fa subito una precisazione: non vengono previste nuove tipologie contrattuali per il lavoro agile, o smart working, che è invece considerato una modalità flessibile di lavoro subordinato. Quindi, lo smart working è una tipologia di lavoro subordinato che si svolge con regole particolari, ad esempio non prevedendo necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ma in ogni caso rispettando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La legge prevede per lo smart working il diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.


Gli incentivi fiscali e contributivi previsti per il lavoro subordinato in materia di salario di produttività, sono applicabile anche al lavoro agile.  Ci sono poi una serie di norme per tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che svolgono la prestazione con modalità di smart working: in genere, la copertura INAIL è collegata alla presenza in sede del lavoratore, mentre vengono introdotti meccanismi per estenderla anche al lavoro agile. E’ sempre previsto che i contratti collettivi di lavoro possano introdurre ulteriori regole in materia di smart working. Fonte: www.pmi.it


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